Riferimento Normativo: Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.M. 27 maggio 2015, sono state rese note le disposizioni attuative del credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo previsto dalla legge di Stabilità 2015.

Soggetti proponenti: L’ambito soggettivo di applicazione del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo comprende tutte le imprese, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore in cui operano nonché dal regime contabile adottato e dalle dimensioni, che effettuano investimenti in attività di ricerca e sviluppo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a quello in corso al 31 dicembre 2019.

In altri termini, per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, sono agevolabili gli investimenti effettuati nel periodo compreso tra il 2015 e il 2019.

Progetti finanziabili: Il presente decreto individua le disposizioni applicative necessarie per poter dare attuazione al credito d’imposta per investimenti in attività di ricerca e sviluppo di cui all’art. 3 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, cosi’ come sostituito dall’art. 1, comma 35, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché le modalità di verifica e controllo dell’effettività delle spese sostenute a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014, le cause di decadenza e di revoca del beneficio, le modalità di restituzione del credito d’imposta indebitamente fruito.

Spese ammissibili: Secondo quanto previsto dall’articolo 2 del decreto sono ammissibili le seguenti attività.

–lavori sperimentali o teorici svolti, aventi quale principale finalità l’acquisizione di nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o usi commerciali diretti (c.d. ricerca fondamentale);

–ricerca pianificata e indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria per la ricerca industriale, ad esclusione dei prototipi di cui al punto successivo (c.d. ricerca industriale);

–acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati; può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi o servizi; tali attività possono comprendere l’elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale; realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali, quando il prototipo è necessariamente il prodotto commerciale finale e il suo costo di fabbricazione è troppo elevato per poterlo usare soltanto ai fini di dimostrazione e di convalida (c.d. sviluppo sperimentale);

–produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni industriali o per finalità commerciali.

Non si considerano attività di ricerca e sviluppo le modifiche ordinarie o periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione, servizi esistenti e altre operazioni in corso, anche quando tali modifiche rappresentano dei miglioramenti. Il decreto stabilisce che ai fini della determinazione del credito d’imposta sono ammissibili i costi di competenza, ai sensi dell’articolo 109 del TUIR, del periodo d’imposta di riferimento direttamente connessi allo svolgimento delle attività di ricerca e sviluppo ammissibili, quali:

a) costi relativi al personale altamente qualificato impiegato nell’attività di ricerca e sviluppo, che sia:

I. dipendente dell’impresa, con esclusione del personale con mansioni amministrative, contabili e commerciali, ovvero;

II. in rapporto di collaborazione con l’impresa, compresi gli esercenti arti e professioni, a condizione che svolga la propria attività presso le strutture della medesima impresa.

Nello specifico deve trattarsi di soggetti in possesso di un titolo di dottore di ricerca, ovvero iscritti ad un ciclo di dottorato presso un’università italiana o estera, ovvero in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico secondo la classificazione UNESCO Isced. Con riferimento a tali costi, deve essere considerato il costo effettivamente sostenuto dall’impresa per i lavoratori dipendenti o in rapporto di collaborazione. Tale costo è dato dall’importo costituito dalla retribuzione lorda prima delle imposte e dei contributi obbligatori, quali gli oneri previdenziali e i costi assistenziali obbligatori per legge, in rapporto all’effettivo impiego dei medesimi lavoratori nell’attività di ricerca e sviluppo.

La Circolare 5/E del 16 Marzo 2016 dell’Agenzia delle Entrate ha ampliato i costi su cui è possibile calcolare il CREDITO D’IMPOSTA PER ATTIVITA’ DI RICERCA & SVILUPPO SVOLTE A PARTIRE DAL 2015.

Ai fini della determinazione del credito si evince che il “Credito d’Imposta per attività di Ricerca & Sviluppo” non sarà più limitato alle spese per il personale altamente qualificato ma anche al personale non qualificato con competenze tecniche (dipendenti o collaboratori) che svolgono attività di ricerca, con un’agevolazione del 25% in credito d’imposta.

b) quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, nei limiti dell’importo risultante dall’applicazione dei coefficienti di cui dl DM 31 dicembre 1998, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l’attività di ricerca e sviluppo e comunque con costo unitario non inferiore ad euro 2.000 al netto IVA. Ai fini dell’ammissibilità dei costi in questione, il DM precisa che gli strumenti e le attrezzature da laboratorio devono essere acquistati dall’impresa, a titolo di proprietà o di utilizzo.

Nel caso di acquisizione degli stessi mediante locazione finanziaria, la durata del contratto non deve essere inferiore a quella stabilita dall’articolo 102, comma 7 del TUIR. In tal caso, ai fini della determinazione dei costi ammissibili concorrono le quote di capitali dei canoni, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per le attività di ricerca e sviluppo. Inoltre, per gli strumenti e le attrezzature di laboratorio acquisiti mediante locazione non finanziaria, il valore al quale applicare i coefficienti di ammortamento è dato dal costo storico risultante dal contratto ovvero da una specifica dichiarazione del locatore.

c) spese relative a contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca e organismi equiparati, e con altre imprese comprese le start-up innovative, diverse da quelle che direttamente o indirettamente controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa.

Ai fini dell’ammissibilità dei costi suddetti, i contratti di ricerca devono essere stipulati con imprese residenti o localizzate in Stati membri UE o nello SEE ovvero in Paesi e territorio che consentono un adeguato scambio di informazioni.

d) competenze tecniche e privative industriali relative ad un’invenzione industriale o biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, anche acquisite da fonti esterne.

Inoltre per le imprese non soggette alla revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale sono ammissibili, entro il limite massimo di 5.000 euro le spese sostenute per l’attività di certificazione contabile.

Agevolazioni: Il Credito d’imposta spetta, fino ad un massimo di euro 5 milioni per ciascun beneficiario, in misura pari al 50% della spesa incrementale relativa ai costi di cui alle predette lettere a) e c) e del 25% della spesa incrementale relativa ai costi di cui alle lettere b) e d). In altri termini, il credito d’imposta in parola viene riconosciuto su base incrementale, ossia con riferimento alle spese sostenute nel periodo compreso tra il 2015 e il 2019 in eccedenza rispetto alla media dei medesimi investimenti effettuati dei tre periodi d’imposta antecedenti (2012-2014). Per le imprese costituite da meno di tre anni, la media degli investimenti da considerare per il calcolo della spesa incrementale deve essere calcolata sul minor periodo a decorrere dal periodo di costituzione. Inoltre, il credito d’imposta è riconosciuto a condizione che siano sostenute spese per attività di ricerca e sviluppo almeno pari ad euro 30.000. Il credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi e non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile IRAP. Il credito può essere utilizzato unicamente in compensazione nel modello F24, senza applicare il limite di euro 250.00 per i crediti riportati nel quadro RU del modello Unico e quello annuale di euro 700.00.