R&S, credito d’imposta a maglie più larghe . Dal 2017 aliquota al 50% e limite annuo a 20 milioni (Fonte NORME E TRIBUTI – Il Sole 24 Ore -14 DICEMBRE 2016)
La legge di bilancio 2017 (articolo 1, commi 15 e 16) certifica l’introduzione delle modifiche favorevoli per le imprese relativamente alla disciplina del credito d’imposta per ricerca e sviluppo all’articolo 3 del Dl 145/2013, convertito dalla legge 9/2014. Le modifiche comportano l’allungamento del periodo di maturazione del credito, l’incremento della percentuale di agevolazione per talune spese e del tetto massimo annuale, nonché l’estensione dell’agevolazione alla ricerca commissionata dall’estero.
Come indicato nel comma 16 dell’articolo 1 della legge, le modifiche avranno efficacia a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 (ossia dal 2017 per i soggetti solari), con la conseguenza che ci saranno due diverse modalità di conteggio del credito: la prima per il biennio 2015-2016, la seconda per gli anni 2017-2020.
La prima rilevante novità è costituita dal fatto che l’ambito temporale dell’agevolazione – che resterà ancora conteggiata con modalità incrementali rispetto alle spese del triennio 2012-2014 – viene esteso di un anno: pertanto, mentre in precedenza il credito spettava per le spese sostenute nel periodo 2015-2019, ora esso spetterà per le spese del periodo 2015-2020.
In secondo luogo, il credito potrà essere conteggiato nella misura del 50% su tutte le spese ammesse al comma 6 dell’articolo 3 del Dl 145/2013, e quindi non è più prevista l’aliquota ridotta del 25% per le quote di ammortamento sulle spese per strumenti ed attrezzature di laboratorio e per le spese per competenze tecniche e privative industriali. Questa modifica non solo allargherà la possibilità di fruire del credito, ma semplificherà anche i conteggi dei contribuenti, poiché non sarà più necessario segmentarli a seconda della tipologia di spese sostenute, per tenere conto della diversa aliquota di agevolazione.
Molto significativo è poi l’incremento del limite annuo del credito, che è elevato da 5 milioni a 20 milioni di euro. Merita ricordare che l’importo del credito, da contabilizzare tra gli altri ricavi quale contributo in conto esercizio, non è tassato ai fini Ires e Irap.
L’unificazione della percentuale di calcolo dell’agevolazione amplia e semplifica l’identificazione delle spese agevolabili riferite al personale impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo: infatti, per fruire dell’agevolazione non è più richiesto che tale personale sia altamente qualificato, come minuziosamente definito dalla previgente normativa, ma è sufficiente che esso svolga una delle attività elencate nell’articolo 2 del Dm 27 maggio 2015 (decreto attuativo).
Infine, un’importante novità è costituita dall’introduzione della previsione secondo cui il credito d’imposta spetta anche alle imprese residenti o alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo, nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell’Unione europea, negli Stati aderenti all’accordo sullo Spazio economico europeo ovvero in Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni (Dm 4 settembre 1996). Tale previsione intende porre rimedio ad un inconveniente della precedente disciplina: come spiegato nella Relazione illustrativa al Dm 27 maggio 2015, infatti, in precedenza, essendo esclusi dal novero dei beneficiari i soggetti che effettuano attività di ricerca e sviluppo su commissione di terzi, nell’ipotesi di ricerca commissionata da un’impresa non residente, priva di stabile organizzazione nel territorio dello stato italiano, ad una impresa residente (o alla stabile organizzazione italiana di un soggetto non residente), né la prima, per mancanza del presupposto della territorialità, né le seconde, commissionarie dell’attività, potevano beneficiare del credito d’imposta. Si ritiene che la commissionaria italiana debba calcolare il credito con le stesse modalità adottate dalle imprese che svolgono attività di ricerca a proprio beneficio.
Infine, la modifica secondo cui il credito è utilizzabile «a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui sono stati sostenuti i costi» non costituisce una novità, ma riproduce una previsione già contenuta nell’articolo 6, comma 3, del Dm 27 maggio 2015, che necessitava di copertura legislativa di rango primario, come chiarito nella relazione illustrativa del disegno di legge.